Come cambia il Rapporto Banca – Impresa dal 30.06.2024 ? Quale nuovo approccio dovranno avere le Imprese ? Come impattano gli Adeguati Assetti Organizzativi previsti dall’art. 2086 del codice civile ? Quanto saranno importanti le tematiche ESG ? Le risposte a queste domande si trovano nelle Linee Guida EBA per la concessione del Credito alle PMI, di seguito riportate in stralcio, a cui le Banche dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2024. Il presente lavoro vuole evidenziare i criteri seguiti dagli Istituti di credito e le informazioni di cui le Imprese dovranno disporre per accedere a nuovi finanziamenti o mantenere le linee di credito esistenti.
Prestiti a microimprese e piccole imprese
118. Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macroprudenziale designata.
119. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell’ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.
120. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia.
121. Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:
a. analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, come indicato di seguito;
b. analizzare il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;
c. determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, quando possibile, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;
d. considerare tutti gli impegni finanziari del cliente, come le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale;
e. se rilevante, valutare la struttura dell’operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale.
122. Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle specificità del prestito, quali la natura, la scadenza e il tasso di interesse.
123. Per valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti dovrebbero adottare metodi e approcci idonei, anche comprensivi di modelli, a condizione che i presenti orientamenti siano rispettati. La scelta del metodo idoneo e adeguato dovrebbe dipendere dal livello di rischio, dall’entità e dal tipo di prestito.
124. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi, soprattutto quando il rimborso dipende dal flusso di cassa proveniente da altre parti connesse. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi collegati a banche centrali ed enti sovrani, compresi governi centrali, autorità regionali e locali e organismi del settore pubblico, gli enti dovrebbero valutare la singola entità.
125. Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al commercio, finanziamento all’esportazione), gli enti dovrebbero tenere conto del contesto politico, economico e giuridico in cui opera la controparte estera del cliente dell’ente. Gli enti dovrebbero valutare la capacità dell’acquirente di trasferire fondi, la capacità del fornitore di eseguire l’ordine, compresa la sua capacità di soddisfare i requisiti legali locali applicabili, e la capacità finanziaria del fornitore di gestire eventuali ritardi nell’operazione.
126. Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente. Tale analisi dovrebbe essere effettuata a livello di cliente; tuttavia, se del caso, gli enti possono anche considerare la possibilità di effettuare questa analisi a livello di portafoglio.
127. Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori rischi associati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare heat maps che evidenzino, ad esempio, i rischi climatici e ambientali dei singoli (sotto-) settori economici in un grafico o su un sistema di misura. Per i prestiti o i clienti associati a un rischio ESG più elevato, è necessaria un’analisi più approfondita del modello di business effettivo del cliente, compresa una revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, del contesto di mercato, dei requisiti di vigilanza ESG per le società in esame e del probabile impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente.
Analisi della posizione finanziaria del cliente
128. Ai fini dell’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:
a. la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e il flusso di cassa;
b. se del caso, il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
c. se del caso, il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
d. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;
e. l’uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche considerando le metriche di cui all’allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e adeguato alla specifica proposta di credito.
129. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.
130. Se del caso, nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero valutare la posizione finanziaria di quest’ultima sia come entità separata, ad esempio a livello consolidato, sia come entità singola, se la società di partecipazione non è essa stessa una società operativa o se gli enti non dispongono di garanzie concesse dalle società operative alla società di partecipazione.
131. Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.
Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente
132. Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.
133. Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).
134. Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.
135. Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l’influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.
136. Gli enti dovrebbero valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone chiave e, se necessario, individuare insieme a quest’ultimo possibili misure di mitigazione.
Allegato 1 – Criteri di concessione del credito
Il presente allegato fornisce una serie di criteri da considerare nell’elaborazione e nella documentazione dei criteri di concessione del credito, in conformità dei presenti orientamenti.
Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
1. Specificazione dei mercati geografici e dei settori economici
2. Criteri di accettazione dei clienti, vale a dire sulla base di specifiche probabilità di default, rating esterni, tipi di clienti, risultati comprovati, ecc.
3. Requisiti minimi per i ricavi, il flusso di cassa e le proiezioni finanziarie
4. Requisiti minimi per le garanzie
5. Requisiti minimi per le garanzie personali e altri fattori di supporto del credito
6. Requisiti minimi per le clausole restrittive accettabili
7. Requisiti per il prelievo di credito da parte del cliente
8. Importi massimi dei prestiti
9. Limiti adeguati per i prestiti senza rivalsa o con rivalsa parziale
10. Scadenze massime dei prestiti
11. Piani di ammortamento e norme per l’ammissibilità e i limiti dei prestiti non ad ammortamento e per l’utilizzo delle riserve di interessi e delle strutture di «cash sweep»
12. Limiti basati sul rischio (in termini di concentrazione, tipo di prodotto, ecc.)
13. Limiti accettabili per il rapporto loan-to-value (per i prestiti garantiti)
14. Limiti accettabili per il rapporto di copertura del servizio del debito
15. Limiti accettabili per il rapporto di copertura degli interessi
16. Limiti accettabili per l’EBITDA
17. Limiti accettabili per il coefficiente di leva finanziaria
18. Limiti accettabili per il rapporto debt-to equity
19. Limiti accettabili per il rapporto loan-to-cost
20. Limiti accettabili per il rapporto cash flow-to-debt service
21. Limiti accettabili per l’indicatore retun-to-equity e redditività dei mezzi propri
22. Limiti accettabili per il tasso di capitalizzazione (risultato netto di gestione/valore di mercato)
23. Standard per la gestione e l’attenuazione dei rischi di natura ambientale
24. Politica di conformità con requisiti macroprudenziali, se del caso
Allegato 2 – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio
Il presente allegato fornisce una serie di informazioni, dati ed elementi probatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio, in conformità dei presenti orientamenti.
Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
1. Informazioni sulla finalità del prestito
2. Se del caso, prova della finalità del prestito
3. Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile, se del caso
4. Relazione/prospetto di anzianità dei crediti
5. Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito
6. Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa)
7. Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
8. Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento
9. Informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso
10. Informazioni sulle clausole restrittive esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso
11. Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
NOTA dell’estensore dell’articolo: i punti da 12 a 17 appaiono complementari rispetto alle peculiarità del cliente PMI. Il punto 120 della relazione (La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito) rende marginale la presenza di garanzie: Bisogna preferire i flussi finanziari delle PMI secondo i criteri fissati nelle presenti Linee Guida.
12. Informazioni sulla garanzia reale, se del caso
13. Attestazione della proprietà della garanzia reale, se del caso
14. Attestazione del valore della garanzia reale
15. Attestazione dell’assicurazione della garanzia reale
16. Informazioni sull’esigibilità della garanzia (nel caso di un prestito specializzato, descrizione della struttura e del pacchetto di garanzie reali dell’operazione)
17. Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio di credito e garanti, se del caso
18. Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)